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DECRETO SCUOLA APPROVATO IN VIA DEFINITIVA

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ecco le novità

PROCEDURA CONCORSUALE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA

Requisiti

Gli aspiranti, compresi i docenti già di ruolo, che intendano partecipare al concorso ordinario, devono avere i seguenti requisiti:

▪ l’abilitazione per la classe di concorso richiesta;

oppure

▪ il titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta + i 24 crediti formativi universitari o accademici;

oppure

▪ un’abilitazione diversa rispetto alla classe di concorso richiesta (es. per la scuola primaria) purché in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta di I o II grado (in questi casi non è necessario il possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici).

Insegnanti tecnico–pratici

Per i posti di insegnante tecnico–pratico è titolo di accesso anche il solo diploma di II grado coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso senza il possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici.

Valutazione titoli

In sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.

Partecipazione con riserva posti di sostegno

Per i posti di sostegno possono concorrere, con riserva, i docenti che stanno partecipando al IV ciclo TFA sostegno a.a. 2018/19. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

PROCEDURA CONCORSUALE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA

Contestualmente all’avvio della procedura di un concorso ordinario è prevista una procedura straordinaria per titoli ed esami nella scuola di I e II grado che prevede 24000 immissioni in ruolo.

Requisiti

Gli aspiranti, compresi i docenti già di ruolo, che intendano partecipare al concorso straordinario, devono avere i seguenti requisiti:

a) titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta. Non è necessario essere in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici.

b) un servizio di almeno 3 annualità, anche non consecutive, prestato tra il 2008/2009 e il 2019/2020, su posto comune o di sostegno, con contratto a tempo determinato o indeterminato, svolto nella scuola statale secondaria oppure nell’ambito dei progetti regionali ai sensi del comma 3 art. 1 dl 134/09 (convertito con Legge 167/09) e comma 4 bis art. 5 DL104/2013 (convertito con Legge 128/2013).

 Validità per titoli di studio

per i posti di docente di I e II grado: laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

▪ per i posti di insegnante tecnico–pratico di II grado: diploma di II grado coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, oppure laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

È necessario che il piano di studi del titolo posseduto comprenda gli esami/crediti necessari per l’insegnamento della classe di concorso richiesta. Non è invece necessario essere in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

Terza fascia di istituto

Potranno inserirsi in III fascia di istituto:

▪ i docenti che già vi sono inseriti (aggiornando i titoli e cambiando anche provincia);

▪ docenti che vogliono inserirsi per la prima volta i quali dovranno avere però i seguenti requisiti:

– il titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta;

– i 24 crediti formativi universitari o accademici.

Per i posti di insegnante tecnico–pratico è titolo di accesso il diploma coerente con le classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 più il possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici.

Supplenze fino al 30/6 o 31/8

Per le supplenze fino al 30/6 o al 31/8 (sono escluse quelli “brevi”) le graduatorie di istituto (I, II e III fascia) sono trasformate in graduatorie “provinciali”. Non ci sarà più un numero massimo di scuole da scegliere ma si concorrerà, dopo le supplenze conferite dalle Graduatorie ad Esaurimento, per le supplenze da conferire in tutti gli istituti della provincia.