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Finanziamenti e cessioni del quinto: i conteggi di rimborso anticipato sono tutti da rivedere!

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Quest’anno l’11 settembre, che tutti ricordiamo tristemente per l’attentato alle Torri Gemelle, ha portato un’ottima notizia a chi in questi anni ha fatto finanziamenti (in particolare con cessione del quinto dello stipendio) e li ha chiusi in anticipo (tecnicamente “estinti”), magari per aprirne di nuovi.

L’11 settembre 2019 la Corte di Giustizia UE ha infatti depositato una sentenza che interpreta in senso favorevole ai consumatori l’art. 16 , paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE che prevede, in caso di rimborso anticipato dell’importo finanziato, il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito corrispondente agli interessi e ai costi dovuti per la restante durata del finanziamento.

Vediamo cosa ha deciso la Corte e perché questa decisione può essere così importante per tutti quelli che hanno chiuso in anticipo uno o più finanziamenti.

Hai estinto in anticipo un finanziamento? Forse anche tu, ricevuto il conteggio dalla finanziaria, hai pensato: “ma come, con tutte le rate che ho già pagato, devo restituire così tanto?”.

Reazione legittima, visto che molte finanziarie hanno il brutto vizio di fare conteggi estintivi sbagliati, sempre a danno del consumatore; non a caso in questi anni l’Arbitro Bancario e Finanziario della Banca d’Italia (ABF) è stato letteralmente inondato di ricorsi contro conteggi sbagliati.

L’ORIENTAMENTO DELL’ABF
L’orientamento dell’ABF sino ad oggi, seguito anche da molti Tribunali, si fonda su un principio più volte ribadito: il consumatore ha diritto, in caso di rimborso anticipato, ad un’equa e proporzionale riduzione dei costi cd. recurring, ossia ricorrenti e legati alla durata del contratto. Gli altri costi iniziali, detti up front, invece non erano ritenuti rimborsabili: si pensi alle commissioni dell’intermediario del credito, alle spese di istruttoria, alle commissioni per valutare il “merito creditizio” del consumatore, ecc.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Ebbene, l’orientamento dell’ABF (che pure ha già fatto ottenere migliaia di rimborsi, in tutti i casi in cui non era stato seguito dalle finanziarie, che molto spesso non rimborsano praticamente nessuno dei costi del finanziamento) è stato superato dalla Corte di Giustizia, che ha stabilito che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del creditoinclude tutti i costi posti a carico del consumatore”.

La Corte ha valutato che “l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”.

Secondo la Corte, visto che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.

Insomma, se il finanziamento viene chiuso in anticipo, al consumatore devono essere proporzionalmente ridotti tutti i costi, escluse le sole spese vive, come ad esempio quelle notarili.


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Fonte Sito: www.casadelconsumatore.it

Il blog del Consumatore