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Graduatorie istituto terza fascia, requisiti e tutte le info per iscriversi

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Decreto scuola: riapertura III fascia graduatorie di istituto 2020/21, 2021/22, 2022/23. Requisito d’accesso laurea (o diploma per le classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016) +24 CFU in discipline pedagogiche e metodologie didattiche.

Aggiornamenti e Inserimenti graduatorie di istituto

La legge 156/2019 prevede la riapertura ai nuovi inserimenti nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

I docenti già inseriti dal 2017 provvederanno invece all’aggiornamento, anche se non avranno nuovi titoli da dichiarare e non vogliono cambiare provincia.

I docenti già inseriti dal 2017 non dovranno conseguire i 24 CFU come titolo di accesso, a meno che non chiedano di inserirsi per una nuova classe di concorso.

Nuovi inserimenti in III fascia

Questo il testo

All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune sulla scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella predetta terza fascia ovvero ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

Potranno, pertanto, inserirsi nella III fascia delle graduatorie di istituto, le seguenti categorie di docenti:

  • docenti già inseriti (potranno far valutare nuovi titoli e servizi, se conseguiti o anche cambiare provincia)
  • docenti in possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del D.lgs. 59/2017.

Laurea + 24 CFU per i nuovi inserimenti

Alla luce di questa disposizione i docenti che vorranno inserirsi nella III fascia delle graduatorie di istituto (quindi non già inseriti nel 2017), dovranno essere in possesso di:

  • laurea e 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al dm 616/2017.

Per laurea si intende laurea vecchio ordinamento, magistrale, specialistica, titolo AFAM. No laurea breve.

I 24 CFU sono richiesti anche per le lauree vecchio ordinamento

La laurea inoltre deve essere coerente con la classe di concorso richiesta, cioè possedere gli eventuali esami o CFU richiesti dal Ministero, indicati nel DPR 19/2016 e Dm 259/2017.

Il titolo per gli ITP Insegnanti Tecnico Pratici

Per gli ITP (diplomati che accedono a classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016) – stando alla lettera del testo della legge – occorre laurea breve + 24 CFU.

Non è infatti citata la deroga contenuta all’art. 22 del Decreto L.vo 59/2017, che permette l’accesso con il solo diploma fino al 2024/25.

Pertanto anche per gli ITP rimane il requisito dei 24 cfu.

Supplenze da graduatorie di istituto

Le graduatorie di istituto di III fascia vengono utilizzate esclusivamente per le supplenze (contratto a tempo determinato).

Quelle al 31 agosto e 30 giugno, a partire dall’anno scolastico 2020/21, saranno attribuite a livello provinciale.

Quelle temporanee (gravidanze, malattie, e tutte le supplenze fino a max l’ultimo giorno di lezione) verranno attribuite, come già ora, dai Dirigenti Scolastici.

Per le supplenze temporanee sarà possibile scegliere venti scuole all’interno della provincia di iscrizione.

La tempistica

Se ci rifacciamo alla tempistica del triennio 2017/20, la data di scadenza per la presentazione delle domande era il 24 giugno 2017.

Adesso però il Decreto Scuola ha introdotto una seconda novità, la trasformazione delle graduatorie di istituto in provinciali.

Di conseguenza le graduatorie dovranno essere pronte in tempi utili per l’avvio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/21, per non creare disagi.

Ne consegue che la tempistica potrebbe essere anticipata rispetto al triennio precedente.


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