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NASpI: indennità mensile di disoccupazione. Come richiederla

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La Naspi, ossia la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale Per l’Impiego, rappresenta un sussidio statale previsto per i lavoratori dipendenti o assimilati che, nel corso dell’anno, abbiano perso involontariamente il proprio posto di lavoro. Si tratta di una indennità istituita nel 2015 col Jobs Act, che ha sostituito le vecchie Aspi e Mini Aspi.

Novità sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2019 col reddito di cittadinanza: esso è compatibile con la Naspi 2019, ma l’importo riconosciuto con la disoccupazione è sottratto da quello del reddito di cittadinanza.

Destinatari della Naspi sono:

  • lavoratori dipendenti;
  • gli apprendisti;
  • soci di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001;
  • dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Il sussidio, invece, non è previsto per i:

  • dipendenti della pubblica amministrazione a tempo indeterminato;
  • operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;
  • i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali vi è una normativa specifica.

La nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione indipendente dalla volontà del lavoratore;
  • contributi versati per almeno 13 mesi nei 4 anni precedenti al licenziamento:
  • avere in attivo almeno 30 giornate di lavoro, effettivo o equivalenti, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario, per cui sono esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, tranne i seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa (es. mobbing, molestie sessuali luoghi di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni, etc.);
  • maternità;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento;
  • risoluzione consensuale, se intervenuta nell’ambito di una procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
  • licenziamento dovuto dal diniego del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda. In questo caso “l’elemento della distanza della sede di lavoro – entro o oltre i 50 chilometri o la raggiungibilità della predetta sede fino a 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – rispetto alla residenza del lavoratore, incide sia sul requisito di accesso alla tutela sotto il profilo della cessazione involontaria sia sul mantenimento della prestazione (circolare INPS n.142 del 29 luglio 2015).

Ai fini del calcolo dei contributi per la Naspi non debbono considerarsi i periodi di Cassa integrazione ordinaria e straordinaria a zero ore e i permessi 104 utilizzati dal lavoratore (assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge, convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità): tali periodi non sono utili per il calcolo e quindi sono neutralizzati, così aumentando il quadriennio di riferimento.

Non sono altresì considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa: malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali.

ai fini del perfezionamento del requisito richiesto di 13 settimane minimo di contributi nei 4 anni, si considerano, invece, utili:

  • i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e Aspi, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono considerati utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
  • nel calcolo dei contributi utili ai fini Naspi il lavoratore può comprendere anche i contributi figurativi accreditati nei periodi di maternità obbligatoria, congedo parentale (sempre se regolarmente indennizzato), astensione dal lavoro per malattia dei figli.

In ordine all’importo della Naspi non tutti hanno diritto alla stessa cifra, in quanto la somma da erogare viene calcolata dividendo il totale delle retribuzioni imponibili a fini previdenziali degli ultimi 4 anni per il numero di settimane di contribuzione; il quoziente viene poi moltiplicato per 4,33. L’INPS ha aggiornato gli importi spettanti nel 2019, con circolare n.5 del 25 gennaio 2019: il nuovo importo Naspi è di 1.221,24 euro. Se la retribuzione media imponibile non supera i 1.221,44 euro, l’assegno Naspi sarà pari al 75% della retribuzione media imponibile. Se il risultato supera quella somma, l’assegno sarà pari al 75% di 1.221,44 euro più il 25% sulla parte che va oltre questa cifra. Resta fermo che l’importo massimo mensile non può in ogni caso superare i 1.328,76 euro.

La Naspi si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Il pagamento sarà comprensivo degli assegni familiari, sempre se richiesti e spettanti.

La durata della Naspi varia a seconda dei contributi versati nei 4 anni precedenti il licenziamento. Essa spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tener conto dei periodi coperti da contributi figurativi che hanno dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione. La sua durata massima non può comunque superare i 24 mesi.

Per ottenere l’indennità di disoccupazione il lavoratore deve presentare domanda entro 68 giorni dal licenziamento o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. IL calcolo dei 68 giorni parte:

  • dalla data di cessazione del contratto di lavoro; se però durante i 68 giorni si verifica un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, il termine dei 68 giorni rimane sospeso per la durata dell’evento;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

A seconda del giorno in cui viene presentata la domanda, l’erogazione dell’importo ha un termine diverso:

se essa è presentata entro 8 giorni dal licenziamento, il pagamento da parte dell’INPS decorre dall’ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; se vi sono periodi di maternità, infortunio o malattia, invece, la decorrenza parte dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento, sempre se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Se presentata dopo l’ottavo giorno il diritto decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. In caso di licenziamento per giusta causa la Naspi parte con un ritardo di 30 giorni rispetto alla normalità.

L’invio della domanda di disoccupazione dovrà essere effettuato solo on line, con apposito modulo che potrà essere inoltrato:

  • dal sito www.inps.it, direttamente dal cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS;
  • tramite patronato;
  • tramite Contact Center Multicanale INPS INAIL ai numeri telefonici 803164 e 06164164.

Per richiedere lo stato di disoccupazione il disoccupato dovrà presentarsi di persona al Centro per l’Impiego, presentando i seguenti documenti:

  • carta di identità o documento di riconoscimento valido;
  • copia del contratto di lavoro;
  • per i disoccupati stranieri verrà chiesto anche il permesso di soggiorno e un indirizzo abitativo.

Per ottenere l’indennità è necessario non solo lo stato di disoccupazione, ma è necessario anche aver sottoscritto la DID, ossia la dichiarazione di immediata disponibilità; però, per agevolare il processo di richiesta, presentare domanda di disoccupazione equivale ad aver presentato la DID.

Coloro che presenteranno domanda di Naspi 2019 entro 15 giorni devono dovranno recarsi presso i Centri per l’impiego e stipulare un Patto di Servizio, finalizzato a cercare un nuovo lavoro e che li impegni a partecipare alle iniziative di politica attiva del lavoro. I percettori di Naspi che non si impegneranno a cercare un nuovo lavoro e non parteciperanno ai servizi messi a disposizione dai CPI potranno essere sanzionati fino alla perdita del beneficio.

I disoccupati possono, anche nel 2019, presentare domanda di anticipo Naspi se intendono avviare un’attività di lavoro autonomo con apertura di partita IVA. L’anticipo Naspi può essere chiesto anche per l’avvio di attività in forma societaria, sempre che il socio svolga attività di lavoro autonomo o d’impresa (oltre a conferite capitale), come previsto nella circolare n.174 pubblicata il 23 novembre 2017.

L’INPS ha previsto che in caso di mancato rispetto delle regole previste nel Jobs Act, i lavoratori saranno sottoposti a sanzioni che potranno comportare la decurtazione della Naspi, la sospensione o la decadenza del diritto a percepire l’assegno di disoccupazione.

Si ha decadenza, e quindi perdita definitiva del diritto, quando il fruitore della Naspi perde lo stato di disoccupazione per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti; quando non partecipi in modo attivo alle attività proposte nel patto di servizio; in caso di mancata presentazione alla convocazione agli appuntamenti col tutor per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio; in caso di rifiuto di una offerta di lavoro in linea con le proprie caratteristiche professionali.

In altri casi la prestazione può essere ridotta o sospesa. La sospensione comporta il blocco solo temporaneo della Naspi, quando il disoccupato ottiene una rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non superiore a 6 mesi (ad esempio si trova lavoro per un mese solo). L’indennità Naspi viene sospesa per questo periodo, per poi riprendere al termine del contratto per il periodo residuale.

La sospensione opera d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. E’ il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, a dover inviare  la comunicazione preventiva all’INPS, che procede poi a sospendere d’ufficio la Naspi. Tuttavia è il lavoratore a dover fare la comunicazione all’INPS quando è assunto:

  • all’estero, da datori di lavoro esteri;
  • da un’Agenzia di lavoro con contratto di somministrazione in quanto l’Agenzia ha l’obbligo di comunicare l’assunzione all’INPS non subito ma entro 20 giorni, per cui il lavoratore deve comunicare subito l’assunzione all’INPS affinché sospendano la Naspi;
  • nel settore agricolo, poiché vanno dichiarate anche le giornate effettivamente lavorate;
  • in tutti gli altri casi dove il datore di lavoro è esonerato ad inviare la comunicazione preventiva all’INPS (ad esempio in caso di impiego presso apparati statali non privatizzati.

La riduzione, invece, si ha quando il beneficiario svolga attività lavorativa autonoma o subordinata da cui derivi un reddito inferiore al limite di conservazione dello stato di disoccupazione. In questo caso il lavoratore deve obbligatoriamente comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività lavorativa il reddito da questa derivante; in questo caso l’indennità viene ridotta nella misura dell’80% dei redditi presunti.

L’INPS, con la circolare del 2017 n. 174, ha precisato la compatibilità e cumulabilità della Naspi con alcune fonti di reddito quali:

  • compensi derivanti da prestazioni di lavoro occasionale;
  • redditi derivanti da attività professionale svolta da liberi professionisti iscritti presso specifiche casse;
  • redditi derivanti da attività svolte in ambito societario;
  • redditi da nuovo lavoro subordinato;
  • caso di 2 lavori part time ( con cessazione di uno dei due);
  • lavoro di tipo accessorio.

La circolare INPS n.177 del 28 novembre 2017, ha di fatto esteso, poi, la possibilità di percepire la disoccupazione anche a coloro che si trovano all’estero sia in cerca di nuova occupazione che per motivi diversi.


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