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Pensioni: opzione donna. Per le lavoratrici della scuola la domanda di cessazione del servizio va presentata entro il 28 febbraio 2020.

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Confermata anche per il 2020 la cosiddetta Opzione donna, ossia la misura del pensionamento anticipato riservata alle donne. La legge di bilancio 2020 ha infatti stabilito una ulteriore proroga di questa agevolazione sperimentale, estendendola alle lavoratrici che abbiano raggiunto i requisiti minimi relativi all’età e all’anzianità contributiva al 31 dicembre 2019.

Possono aderire tutte le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria (Ago), a fondi ad essa sostitutivi o esclusivi, che siano in possesso di contributi alla data del 31 dicembre 1995. Non possono esercitare questa opzione le iscritte alla gestione separata INPS o che, per qualsiasi motivo, vogliano utilizzare i contributi maturati in tale gestione per raggiungere il requisito contributivo.

Fa eccezione il personale del comparto scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale norma prevede che, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico ed accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

In sede di prima applicazione, entro il 29 febbraio 2020, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno accademico o scolastico.

Per beneficiare del pensionamento anticipato si debbono possedere gli specifici requisiti previsti per pensione Opzione Donna:

  • essere una lavoratrice dipendente con almeno 58 anni di età;
  • essere una lavoratrice autonoma di età non inferiore a 59 anni compiuti;
  • avere raggiunto l’età minima per accedere al beneficio entro il 31 dicembre 2019;
  • avere maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • essere disponibile ad optare per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo, meno generoso di quello retributivo.

In ordine a quest’ultimo requisito, si può notare come un anticipo così consistente rispetto all’età della pensione di vecchiaia (fissata in 67 anni almeno fino al 2022) e rispetto ai contributi della pensione anticipata (pari, per le donne, a 41 anni e 10 mesi di contributi fino al 2026) si traduca, infatti, in una penalizzazione fissa per l’assegno; questo viene infatti completamente ricalcolato con il metodo contributivo, a prescindere dalla reale anzianità contributiva al 1995.

In altri termini, l’assegno anche se teoricamente calcolabile con metodo misto o retributivo puro, confermata l’opzione, viene liquidato solo con il metodo contributivo (ovvero in base ai contributi effettivamente versati nelle casse previdenziali nel corso degli anni lavorativi). La penalizzazione varia a seconda degli imponibili collezionati dalla lavoratrice nella sua vita lavorativa e del numero di anni originariamente afferenti al metodo retributivo. Nella maggior parte dei casi il taglio oscilla fra il 20% e il 40% sulla pensione senza alcuna possibilità di recupero.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo l’INPS ha chiarito che è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione, e/o prestazioni equivalenti, dove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

In sostanza, per le lavoratrici dipendenti, il raggiungimento del requisito contributivo non include la contribuzione figurativa accreditata per malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

Per Opzione donna non si possono cumulare gratuitamente i vari periodi contributivi presso differenti gestioni previdenziali INPS, né i con i contributi versati presso le Casse professionali.

Sola eccezione è la possibilità di cumulare gratis i contributi versati al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti con quelli della gestione artigiani e commercianti. In questo caso la lavoratrice deve però applicare sia i requisiti anagrafici (59 anni) che la finestra mobile riservata al lavoro autonomo (18 mesi).

Con il messaggio 23 gennaio 2020, n. 243, l’INPS informa che è possibile presentare la domanda per l’Opzione donna avvalendosi delle seguenti modalità:

  • attraverso il servizio INPS on line;
  • tramite patronati o altri soggetti abilitati all’intermediazione;
  • tramite il Contact center Inps, al numero gratuito da rete fissa 803 164 o, da rete mobile, al numero 06 164 164.

Per quel che riguarda i tempi, il primo assegno pensionistico a chi sceglie Opzione donna verrà corrisposto esattamente un anno dopo il raggiungimento del diritto se dipendenti e 18 mesi se autonome.

Per le lavoratrici della scuola la domanda di cessazione del servizio va presentata entro il 28 febbraio 2020.

Il pensionamento con Opzione Donna vieta il lavoro dipendente, mentre consente di proseguire l’attività di lavoro autonomo.


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