La legge di bilancio che sarà in discussione in parlamento nei prossimi giorni contiene importanti novità anche per il reclutamento dei docenti, della formazione iniziale prevista dal FIT con importanti modifiche al dlgs 59/2017 che regolava l’accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria. Abolita definitivamente anche la titolarità su ambito, restano i 24 CFU e sparisce il concorso riservato specifico per chi ha 3 anni di servizio. Saranno previsti però posti riservati ai docenti con 3 anni di servizio negli ultimi otto anni ma parteciperanno ad un concorso ordinario insieme a tutti gli altri candidati assicurando loro il 10% dei posti disponibili. Concorso ordinario che immetterà in ruolo solo vincitori senza scorrimenti (se non per rinunce) e che sarà abilitante per gli idonei non vincitori. La bozza di modifiche è contenuta nel paragrafo “Art. Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)”. Sottolineiamo che si tratta ancora di una bozza, quindi soggetta a possibili modifiche. Analizziamo di seguito le principali novità presenti nella bozza (in rosso sono indicate le modifiche)
- Il percorso FIT diventa “percorso di formazione annuale di formazione e prova”, quindi di durata annuale. I vincitori di concorso accederanno direttamente ad un percorso di un solo anno a tempo indeterminato, non a tempo determinato come il terzo anno del FIT. Se la valutazione finale sarà positiva si accederà al ruolo. Si ripristina, quindi, il vecchio usuale anno di prova. Infatti, secondo la lettera b) della bozza, l’art.1, comma 2 del decreto sul FIT viene modificato sostituendo “percorso formativo triennale” con “percorso annuale di formazione iniziale e prova”. Inoltre, secondo la lettera c), punto 2) della bozza, l’art. 2, comma 1, lettera c) del decreto sul FIT Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui all’articolo 1, comma 2, e’ articolato in: una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b). viene modificato sostituendo l’ultima frase in rosso con “previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova”.
- Si conferma un concorso nazionale per esami e titoli su base regionale, in quanto non viene modificato l’art.2, comma 1 del decreto sul FIT.
- Si potrà partecipare al concorso per una sola cdc. Infatti secondo la lettera d), punto 5) della bozza, l’art.3, comma 5 del decreto sul FIT
- I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 5. viene modificato sostituendo “per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa” con “per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno”.
- Nella valutazione dei titoli si conferma la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e si introduce la valutazione di abilitazioni ottenute attraverso percorsi selettivi. Infatti secondo il punto 1, lettera d), punto 6) della bozza, i commi 7 e 8 dell’art.3 de FIT sono soppressi, mentre il comma 6 è modificato con il seguente unico comma riassuntivo finale: “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti per i relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali è particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d’esame e delle relative griglie di valutazione.”
- Rimangono i 24 CFU fra i requisiti di accesso. Infatti nel decreto del FIT l’art.5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), non subiscono modifiche nella parte riguardante i 24 CFU nelle discipline antropopsico-pedagogiche e didattiche.
- Potranno partecipare ai nuovi concorsi anche gli abilitati, e saranno esonerati dal requisito dei 24 CFU. Infatti secondo la lettera f), punti 1 e 2 della bozza, nelle lettere a) dei commi 1 e 2 dell’art.5 del decreto sul FIT si aggiunge la frase “il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure”.
- Cambiano i requisiti di accesso al concorso per sostegno. Il dlgs 59/2017 prevedeva già un grande cambiamento per il sostegno: era possibile partecipare al concorso per il FIT sostegno senza che fosse richiesta l’abilitazione sulla propria materia, come invece accadeva nel precedente sistema di reclutamento del TFA. Era sufficiente avere titolo di accesso nella propria classe di concorso e i 24 CFU o 3 anni di servizio (negli ultimi 8 anni) di cui almeno uno su sostegno. Secondo la bozza ora il requisito di accesso sarà la specializzazione su sostegno, e cambiano i requisiti di accesso alla selezione per tale specializzazione: non più l’abilitazione su materia, ma titolo di accesso nella propria classe di concorso e i 24 CFU. Infatti secondo la lettera f), punto 3) della bozza, l’art.5, comma 3 del decreto sul FIT Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c) [posti di sostegno, ndr], il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione. viene modificato sostituendo “in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione” con “unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado.”
- Chi supera tutte le prove concorsuali sarà automaticamente abilitato. Si conferma che accederanno al percorso di formazione iniziale e prova solo i vincitori, mentre gli idonei non vincitori non avranno diritto al ruolo ma, avendo superato tutte e prove concorsuali, otterranno l’abilitazione. Infatti, secondo il punto 1, lettera f), punto 5) della bozza, nell’art.5 del decreto sul FIT sarà aggiunto il seguente comma: “Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.”
- Cambiano le prove per il sostegno: non saranno più richieste le prove sulla disciplina, ci sarà uno scritto e un orale direttamente per sostegno. Infatti il punto 1, lettera g), punto 1 della bozza stabilisce che nell’art.6 comma 1 del decreto sul FIT si aggiunga che “Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.”.Nella prima prova per posti comuni non si potrà più scegliere fra una delle discipline afferenti alla classe di concorso.
- Nella prima prova per posti comuni non si potrà più scegliere fra una delle discipline afferenti alla classe di concorso. Infatti secondo il punto 1, lettera g), punto 2), le parole dell’art.6, comma 2 del decreto sul FIT “su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso” sono sostituite con “sulle discipline”.
- Confermata la prova sui 24 CFU. Infatti i punti alla lettera g) della bozza non menzionano modifiche sulla natura della seconda prova stabilita nell’art.6, comma 3 del decreto sul FIT.
- La prova orale comprenderà anche l’eventuale prova pratica (ove gli insegnamenti lo prevedano).
Si confermano la verifica delle conoscenze disciplinari, delle competenze di una lingua straniera europea al livello B2. La verifica delle competenze informatiche, già prevista dal decreto sul FIT, sarà legata a quelle didattiche. Infatti secondo il punti 1, lettera g), punto 4) della bozza il comma 4) del decreto sul FIT viene sostituito con “La prova orale consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.”
- Abrogati gli ambiti territoriali. Infatti secondo il punto 1, lettera h), punto 5) della bozza, le parole “ambiti territoriali” sono sostituite con “l’istituzione scolastica”.
- L’anno di prova torna ad essere ripetibile. Infatti secondo il punto 1, lettera m), punto 1), le parole “Il terzo anno del percorso FIT non è ripetibile” dell’art.13, comma 1 del decreto sul FIT, sono soppresse.
- Vincolo quadriennale per i neo-immessi in ruolo. Infatti secondo la lettera m), punto 3) della bozza, il comma 3 dell’art.13 del decreto del FIT è sostituito con il seguente “L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di soprannumero o esubero o in applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.”
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- Abolito concorso riservato ai 180×3. Si conferma l’esonero dei 24 CFU per chi ha 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, ma non ci sarà più un concorso riservato. Il concorso sarà unico per tutte le categorie di aspiranti docenti, coloro che hanno 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui vogliono concorrere, avranno una quota di posti riservati pari al 10%. Infatti la lettera o), punto 1) della bozza, elimina l’art.17, comma 2), lettera c) del decreto sul FIT, il quale prevedeva un concorso riservato per chi avesse 3 anni scolastici di servizio, negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si concorre. Quindi formalmente il concorso riservato è abrogato. Rimangono però certi vantaggi per questa categoria di docenti, infatti secondo la lettera o), punto 2) della bozza, all’art.17, comma 2 del decreto sul FIT si aggiunge: “In prima applicazione, ai soggetti che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10% dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali in deroga al requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b) [il requisito dei 24 CFU, ndr], per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.”
Fonte: Sito Orizzonte Scuola