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Spese detraibili 2020

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Quando si parla di spese detraibili si fa riferimento a quelle spese che vanno a diminuire l’imposta IRPEF dovuta dal contribuente. Premesso ciò, va detto che la Legge di Bilancio 2020 detta una nuova disciplina in ordine alla tranciabilità delle detrazioni Irpef.

Dal 1° gennaio 2020, per ottenere il diritto alla detrazione Irpef del 19% spettante sulle varie tipologie di spese previste nell’articolo 15 del Tuir, sarà necessario provvedere al pagamento delle stesse attraverso sistemi tracciabili di pagamento, pena la perdita del beneficio stesso. A stabilirlo, il comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio (legge n. 160/2019).

La misura, come specificato nel successivo comma 680, non riguarda le detrazioni per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, fruibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.

La disposizione introdotta dalla legge di Bilancio che condiziona la detraibilità alluso della moneta elettronica, considera strumenti tracciabili i versamenti bancari o postali o quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Le nuove disposizioni intendono ridurre al minimo le transazioni effettuate con il contante, facendo leva sulla trasparenza dei movimenti finanziari, al fine di contrastare il sommerso.

Ai sensi dell’art 15 Tuir sono detraibili le seguenti spese tracciabili:

  • le spese sanitarie,
  • interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili,
  • spese per istruzione,
  • spese funebri,
  • spese per l’assistenza personale,
  • spese per attività sportive per ragazzi,
  • spese per intermediazione immobiliare,
  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede,
  • erogazioni liberali,
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico,
  • spese veterinarie,
  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni,
  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

In ordine alle spese mediche, invece, sempre dal 2020, sono detraibili con pagamento in contanti solo l’acquisto di medicinali e dispositivi medici. Per medicinali si intendono specialità medicinali, farmaci e medicinali omeopatici, farmaci da banco e quelli da automedicazione. Per dispositivi medici, invece, si fa riferimento a molti prodotti tra cui lenti a contatto, occhiali da vista, cerotti, bende, garze, siringhe, termometri, apparecchi per aerosol, prodotti ortopedici, ausili per disabili, ma anche prodotti per dentiere, materassi ortopedici, test di gravidanza, test di ovulazione, test menopausa (solo per citarne alcuni).

Sempre in contanti potrà avvenire il pagamento di prestazioni rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Le spese detraibili solo con pagamenti trattabili, carta credito, bancomat o bonifico, sono quelle per le visite chirurgiche e specialistiche.

Altra novità il rimborso che premia gli acquisti tracciabili. Il comma 288 della legge di Bilancio 2020 prevede, infatti, per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente, al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione, acquisti con strumenti di pagamento elettronici, un rimborso in denaro.

Le condizioni e i criteri di devoluzione del bonus saranno individuati con un apposito decreto del Mef, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020 (comma 289). Il decreto stabilirà le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del premio, misurati al volume e alla frequenza degli acquisti, e, inoltre, individuerà quali saranno gli strumenti di pagamento e le attività rilevanti ai fini premiali.

Per l’erogazione dei rimborsi, sono stanziati 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022.

Inoltre, sempre con decorrenza dal 2020, la possibilità di avvalersi delle detrazioni Irpef previste dall’articolo 15 del Tuir sarà limitata ai redditi compresi fra 120 e 240mila euro, azzerandosi del tutto in caso di redditi complessivi pari o superiori a tale ultimo importo. 


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