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Mobilità annuale 2019/20: Assegnazione senza vincoli per trasferiti, su sostegno anche senza titolo.

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Il 12 giugno 2019 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) valido per il triennio 2019-2022 sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie. Miur comunicherà le date di scadenza per la presentazione delle domande.

Introdotta la possibilità di chiedere, nei comuni costituiti da più distretti, l’assegnazione provvisoria per diverso distretto subcomunale, solo nel caso in cui l’interessato si avvalga delle condizioni che danno diritto alle precedenze di cui all’art. 8.

Il contratto ha validità triennale, ma utilizzi ed assegnazioni provvisorie sono garantiti annualmente. Una clausola di riapertura permetterà di intervenire per sopraggiunte esigenze.

Estese le preferenze e nessun blocco

Saranno ripristinate le preferenze del comune e del distretto così come già previsto per i trasferimenti e sarà possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria anche dai docenti che sono stati soddisfatti nella mobilità interprovinciale nella provincia di ricongiungimento, eliminando quindi un ulteriore vincolo rispetto all’anno scolastico precedente.

Sistema delle precedenze

Nelle domande di assegnazione è stata resa obbligatoria l’indicazione, fra le preferenze, del comune o distretto subcomunale in cui si svolgono le attività di assistenza e/o cura, o dove risiede il familiare al quale si chiede il ricongiungimento.

Nel caso di omissione del codice sintetico e di contestuale espressione di scuole di altri comuni, la domanda non sarà annullata, ma verrà presa in considerazione esclusivamente per le preferenze del comune senza beneficiare della precedenza.

Assegnazione provvisoria interprovinciale su Sostegno senza specializzazione

Il contratto siglato ha confermato la possibilità di chiedere l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno, solo per altra provincia, da parte dei docenti

non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Docenti FIT in anno di prova si ad assegnazione provvisoria e impegno per superare vincolo quinquennale

è stata invece istituita la possibilità anche per i docenti immessi in ruolo al terzo anno FIT (ex DDG 85/2018) di poter fare richiesta di assegnazione provvisoria:

La disposizione riguarderà i docenti FIT in anno di prova assunti da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2018 che potranno fare domanda di assegnazione nonostante abbiano avuto in questo anno scolastico lo status di docenti a tempo determinato. Dunque, per i docenti FIT la cui graduatoria è stata pubblicata entro il 31 agosto 2018, sarà consentito presentare domanda di assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale.

Licei musicali e coreutici

Relativamente ai licei musicali, l’accordo prevede che l’art. 6 bis, relativo alla gestione delle utilizzazioni per le nuove classi di concorso resti in vigore solo per il prossimo anno scolastico. Dopodiché perderà di efficacia e anche per queste classi di concorso si applicheranno le norme generali del presente contratto.

È stata, infatti, istituita una fase transitoria per le conferme in utilizzo dei

docenti dei licei musicali, ma si dà anche l’avvio alle assegnazioni provvisorie. Pertanto l’art.6 bis avrà ancora validità solo per un anno scolastico (2019/20) ed esclusivamente al fine di confermare le utilizzazioni dell’anno scolastico 2018/19 per i docenti che non sono stati destinatari di passaggi di ruolo o di cattedra.

Confermato anche l’accantonamento per i supplenti in servizio nel 2018/19. Le restanti disponibilità saranno utilizzabili per le operazioni di assegnazione provvisoria.

Personale ATA

Per il personale ATA non ci sono sostanziali novità visto che è stato sostanzialmente riproposto il testo del precedente CCNI, rendendo omogenee a quelle previste per i docenti le regole riguardanti le precedenze e il vincolo del codice sintetico nel caso di domande di assegnazione provvisoria. Il testo quindi ricalca quello degli anni precedenti, tranne in alcune parti, come per esempio l’espressione delle preferenze per ottenere le precedenze per cui è stato necessario adeguarlo a quanto già previsto per i docenti. È stata dunque armonizzata la disciplina delle precedenze che presentava delle incongruità fra la sezione docenti e la sezione ATA.


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Fonte: Sito Orizzonte Scuola