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Pacchetti turistici: Le cinque novità da conoscere

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Si avvicina l’estate e molti stanno già acquistando pacchetti turistici per le vacanze dei prossimi mesi. Cosa bisogna sapere prima di comprare un pacchetto turistico?

Il decreto legislativo n. 62/2018, relativo ai pacchetti turistici e ai sevizi collegati, ha introdotto una serie di novità a favore dei consumatori, che devono essere correttamente informati sin da prima della conclusione del contratto e ricevere una migliore assistenza, maggiori dettagli e disponibilità di notizie rispetto al passato. 

Vediamo più nello specifico quali sono le novità più importanti.

Cosa si intende per “pacchetto turistico”?
Il pacchetto turistico è la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici come trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altri servizi turistici per uno stesso viaggio.
La disciplina dettata dalla nuova normativa si applica sia alla vendita di pacchetti turistici già preconfezionati, sia ai casi in cui presso un unico venditore si acquistino più servizi che vanno a formare di fatto un unico pacchetto turistico, sia, infine, nei casi di vendite online con acquisto di più servizi nell’arco di massimo 24 ore.

Esclusioni dalla disciplina dei pacchetti turistici
Non si applica la disciplina dei pacchetti turistici quando le combinazioni di servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza, e cioè che non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione (ad es. la prenotazione di un volo per una capitale abbinata ad un semplice ingresso ad un museo non si può qualificare come “pacchetto turistico”).

Forma del contratto e possibilità di modifica
Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico l’organizzatore o il venditore deve fornire al viaggiatore un modulo informativo standard,nonché una serie di informazioni, più ampie rispetto a quelle previste dalla previgente disciplina, sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti
Le informazioni fornite prima del contratto non possono essere modificate, salvo che non ci sia un nuovo accordo tra le parti.
In mancanza, il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore un risarcimento adeguato per qualunque danno subito in relazione al pacchetto turistico acquistato.

Possibilità di modifica del prezzo dopo la conclusione del contratto
Eventuali aumenti del prezzo sono possibili entro determinati limiti percentuali e solo se giustificati e comunicati in maniera chiara e precisa al viaggiatore entro 20 giorni prima dell’inizio del viaggio. 

Cosa fare in caso di danni durante la vacanza?
La prima cosa da sapere è che la richiesta di risarcimento dei danni deve essere fatta entro il termine di prescrizione di due anni dalla data del rientro dal viaggio, tre anni in caso di danni alla persona. Se il danno riguarda il servizio di trasporto, il termine di prescrizione è di 18 o 12 mesi in base ai danni causati alla persona o alle cose.

Si consiglia comunque di inviare la richiesta danni subito, entro dieci giorni dal rientro dal viaggio.
La nuova disciplina ha ampliato i casi di danno da “vacanza rovinata”, che può riguardare sia danni materiali che disagi e stress e può essere chiesto tutte le volte in cui la vacanza non si svolge come ci si aspettava, non rispettando le previsioni contrattuali.

Fonte:
Sito www.casadelconsumatore.it
Il blog del Consumatore


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