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pubblicato DECRETO per TFA sostegno, chi potra’ partecipare

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Il Miur dà il via alla procedura per lo svolgimento del prossimo corso TFA sostegno.

Il ministro Marco Bussetti ha firmato il decreto che contiene le disposizioni relative alla ripartizione dei contingenti e alla fissazione delle date per il test preliminare.

Nel decreto emesso dal ministero vengono indicati anche i requisiti necessari per partecipare al corso TFA sostegno. 
Adesso si attende solamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I requisiti di accesso

Scuola di infanzia e primaria
  • laurea in Scienze della formazione primaria
  • diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o
  • analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
Scuola secondaria di primo e secondo grado
  • il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado
  • analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente Si tratta di:
  • abilitazione
  • laurea + 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.

A questi titoli si aggiungono:

  • laurea + 3 annualità di servizio, nel corso degli otto anni scolastici precedenti,anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.
ITP
Per quanto riguarda gli ITP Insegnanti Tecnico Pratici delle classi di concorso della tabella B, il decreto prevede una disciplina transitoria
“2. I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.”
Pertanto i docenti ITP potranno accedere al corso di sostegno, previo superamento delle selezione, con il diploma. 
 
Disposizioni sulle prove di accesso e sulle graduatorie di merito
Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Test preliminari

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

E’ ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del DM, sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione.
  • a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  • b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  • c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. 
Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili.
A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all’articolo 6, comma 8 del DM Sostegno è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi.
Disposizioni transitorie e finali

In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Fonte: Sito Orizzonte Scuola