Il ministro Marco Bussetti ha firmato il decreto che contiene le disposizioni relative alla ripartizione dei contingenti e alla fissazione delle date per il test preliminare.
I requisiti di accesso
- laurea in Scienze della formazione primaria
- diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o
- analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado
- analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente Si tratta di:
- abilitazione
- laurea + 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.
A questi titoli si aggiungono:
- laurea + 3 annualità di servizio, nel corso degli otto anni scolastici precedenti,anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.
Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.
- a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.
Fonte: Sito Orizzonte Scuola