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Dipendenti pubblici e privati – INPS approvato e pubblicato il decreto su Quota 100

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l decreto sul Quota 100 è stato firmato dal Presidente Mattarella e pubblicato in GU n. 23 del 28 gennaio 2019

Il decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 prevede:

  • (Articolo 14) Destinatari della norma

Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni possono conseguire il diritto alla “pensione quota 100”.

  • (Articolo 15) Disposizioni in materia di pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n. 214

L’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce l’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.I

soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1°  al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (articolo 15, comma 3) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

  • (Articolo 16) 

L’articolo 16 del decreto-legge in oggetto prevede che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.

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