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Ricostruzione carriera insegnanti: quali periodi concorrono all’anzianità di servizio

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Scadenza domanda 31/12/2019

Il riferimento normativo è all’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/94 secondo cui: i primi quattro anni di servizio pre-ruolo o in altro ruolo sono da considerarsi per intero come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici; gli anni successivi ai primi quattro, invece, sono valutati per i due terzi ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai fini esclusivamente economici.

Inoltre si specifica che:

  • l’anzianità di servizio da computare per determinare la fascia stipendiale che spetta al docente è solamente quella parte di anzianità riconosciuta valida sia a fini giuridici che economici;
  • l’’anzianità di servizio valida solo ai fini economici può essere invece computata solamente al compimento dell’anzianità giuridica indicata all’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88;
  • il servizio civile sostitutivo di quello di leva e il servizio militare sono riconosciuti e valutati;
  • il servizio prestato nelle vesti di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università viene riconosciuto.

In pratica alla luce di alcuni interventi normativi, solamente l’anno 2013 attualmente non viene riconosciuto ai fini della progressione economia.

Servizi valutabili e titolo

Per essere ritenuti validi, i servizi valutabili devono essere stati prestati da soggetti in possesso del titolo prescritto.

Una regola particolare viene introdotta dall’artico 7 comma 2 della legge n. 124/99 per quanto concerne il riconoscimento del titolo per il ruolo di docente di sostegno: “il servizio di

insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico”.

Quando si può chiedere la ricostruzione di carriera: tempistiche domanda e prescrizione

Prima di poter chiedere la ricostruzione di carriera, occorre che il docente abbia superato l’atto di conferma in ruolo

Modalità di presentazione domanda ricostruzione:

La legge n. 107/2015 prevede che la domanda debba essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico.

La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal MIUR sul portale Istanze Online.

Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi espletati utili nell’ottica di una corretta ricostruzione di carriera.

La scuola destinataria dell’istanza provvederà, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, a svolgere le dovute verifiche presso le amministrazioni e le istituzioni scolastiche alle quali l’istanza fa riferimento e, se queste confermano il servizio prestato, emette il decreto di ricostruzione a favore del docente richiedente.