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Sbloccata la procedura per l’assegno agli stranieri. Reddito di cittadinanza

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Reddito di cittadinanza e stranieri: finalmente l’Inps può far procedere i pagamenti e scongelare le domande anche per i cittadini extra UE e ciò grazie al decreto firmato il 21 ottobre scorso dai ministeri del Lavoro e degli Esteri.

Fino a quel momento i cittadini extra-comunitari si erano visti negare l’accesso al Reddito di cittadinanza a causa di un emendamento della Lega secondo cui i richiedenti avrebbero dovuto produrre (oltre all’attestazione ISEE) una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, per comprovare la situazione reddituale e patrimoniale, nonché la composizione del nucleo familiare. Occorreva quindi presentare la documentazione ufficiale da parte dei Paesi di provenienza, una documentazione molto difficile da recuperare da parte di quei soggetti provenienti da Paesi con problematiche relative a guerre, assenze di democrazia e arretratezza strutturale.

Col decreto del 21 ottobre 2019, il ministero del Lavoro (di concerto con gli Esteri) elenca i Paesi di provenienza per i quali è necessario produrre documentazione relativa al patrimonio immobiliare (in pratica bisogna dimostrare le proprietà nel proprio Paese di origine).  La svolta del decreto sta nel fatto che sancisce, per esclusione, i Paesi per i quali non bisogna produrre documentazione relativa alla situazione patrimoniale, reddituale e familiare per difficoltà di reperibilità della stessa.

Questo l’elenco degli Stati i cui cittadini sono tenuti a produrre la certificazione richiesta:

Repubblica di Corea;

Repubblica di Figi;

Giappone;

regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese;

Islanda;

regno del Bhutan;

Repubblica del Kosovo;

Repubblica del Kirghizistan;

Stato del Kuwait;

Malaysia;

Nuova Zelanda;

Qatar;

Repubblica del Ruanda;

Santa Lucia;

Repubblica di San Marino;

Repubblica di Singapore;

Confederazione svizzera;

Taiwan;

Regno di Tonga.

Solo i cittadini dei paesi rientranti in questo elenco avranno l’obbligo di attestare, mediante certificato rilasciato dallo Stato di origine, di avere i requisiti reddituali e patrimoniali necessari, mentre i cittadini degli Stati non inclusi nell’allegato elenco non sono invece tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione.

Con il messaggio n. 4516 del 3 dicembre l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha recepito quanto previsto dal decreto interministeriale ed ha fornito indicazioni per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che hanno presentato domanda di erogazione del Reddito o della Pensione di Cittadinanza.

L’ Inps ha confermato che per le istanze prodotte a partire dal mese di aprile 2019 da parte dei cittadini non comunitari e non presenti nell’elenco, sarà immediatamente disposto il rilascio della tessera del Reddito di cittadinanza. Contestualmente al rilascio della card verrà predisposto anche il primo pagamento del mese di sussidio spettante. Successivamente l’Inps darà disposizione a Poste Italiane di provvedere a ricaricare la card anche con le mensilità arretrate spettanti a ciascun beneficiario, in base alla data di presentazione della domanda e dopo aver verificato la permanenza dei requisiti necessari per rientrare tra i beneficiari. Gli arretrati verranno erogati ogni 15 giorni.

Per gli altri cittadini extra UE, costretti a presentare la certificazione del Paese di appartenenza in quanto provenienti dai paesi indicati nell’elenco, l’iter resta invece ancora bloccato in attesa della documentazione che dovrà essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana.

Ai fini della richiesta del reddito di cittadinanza, si ricorda che i cittadini stranieri debbono altresì possedere i seguenti requisiti:

  • avere il permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • oppure possedere il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente in caso sia un familiare di un cittadino italiano o altro Paese UE;
  • essere residente in Italia per almeno 10 anni, dei quali almeno gli ultimi 2 in modo continuativo.

I requisiti economici restano sempre gli stessi: quindi, tra gli altri, essere membri di un nucleo familiare con ISEE inferiore a 9.360 euro e patrimonio immobiliare (abitazione esclusa) inferiore a 30.000 euro, nonché patrimonio mobiliare inferiore a 6.000 euro.

Il reddito familiare, inoltre, deve essere inferiore ai 6.000 euro per la persona sola, con maggiorazioni in base ad età e numero dei componenti il nucleo familiare.